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Abusi di professione, pubblicità ingannevole e diffamazione

AUTORE: Natascia Pane
CoachMag n. 85

C’è un tema che, più di altri, torna ciclicamente a incendiare il dibattito italiano sul Coaching: l’idea che “si possa finire nei guai” – o che “gli altri” siano sempre in torto – quando si parla di confini tra professioni, comunicazione sul mercato e tutela della reputazione.
Oggi voglio fare quello che un Direttore ha il dovere di fare: portare chiarezza, punto per punto, su ciò che la legge dice, su ciò che la giurisprudenza chiarisce, e su ciò che l’etica impone. Perché i confini non servono a creare guerre: servono a costruire fiducia.
Affrontiamo dunque con chiarezza, serietà e precise citazioni delle fonti i concetti di abuso di professione, pubblicità ingannevole e diffamazione che identificano davvero i confini tra Coaching e Psicologia.

ABUSO DI PROFESSIONE: COS’È DAVVERO (ART. 348 C.P.)

Il riferimento giuridico essenziale è l’Art. 348 del Codice Penale italiano (Codice Penale, Parte II, Libro II, Titolo II). La formulazione è netta:
“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro.”

Quindi, l’abuso di professione si verifica quando una persona:
• svolge attività proprie di una professione regolamentata;
senza possedere l’abilitazione e/o senza essere iscritta all’albo previsto per quella professione.

Nel caso della Psicologia
Nel caso specifico della Psicologia, questo significa esercitare attività riservate agli psicologi — come diagnosi, trattamento o cura del disagio psichico — senza essere iscritti all’Ordine degli Psicologi, in violazione della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (“Ordinamento della professione di psicologo”).

La Legge 56/1989, Art. 1, definisce come esercizio della professione di psicologo ogni attività che implichi l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento per:
• prevenzione,
• diagnosi,
• abilitazione–riabilitazione,
• sostegno in ambito psicologico.

Ed è qui che la questione diventa concreta:
laddove un Coach effettui o pubblicizzi interventi che rientrano in queste attività, potrebbe configurarsi una violazione dell’art. 348 c.p.

LA CASSAZIONE: BASTA ANCHE UN SOLO “ATTO TIPICO”, SE INGANNA IL PUBBLICO

C’è un punto che molti ignorano (o fingono di ignorare): non serve “fare tutto il lavoro dello psicologo” per rischiare. Secondo un orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte di Cassazione (Sez. VI penale, sentenza n. 17704/2018):
“Integra il reato di abuso di professione anche il compimento di singoli atti tipici di una professione protetta, se tali atti sono idonei a creare nel pubblico la convinzione che il soggetto sia regolarmente abilitato.”

Tradotto: anche un solo comportamento “riconoscibile come atto proprio” di una professione regolamentata può configurare abuso se induce il cliente a credere che si stia operando come psicologo.
Per fare alcuni esempi espliciti:
• fare diagnosi,
• trattare un disturbo,
• usare test psicodiagnostici,
• definire protocolli terapeutici.

Questo passaggio è decisivo: non conta solo ciò che fai, conta l’effetto che produci nel pubblico.

COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: NON È “MARKETING AGGRESSIVO”, È RISCHIO REALE

Altro fronte: la comunicazione. La definizione di pubblicità ingannevole è quella del D.Lgs. 145/2007, art. 2: è ogni messaggio che induce o può indurre in errore le persone e ne altera il comportamento di scelta. In pratica, diventa ingannevole quando:
• usa parole o promesse che creano false aspettative;
• presenta come scientifico o certo ciò che non è dimostrabile;
• omette informazioni rilevanti per il cliente.

Riporto degli esempi volutamente diretti:
• Psicologo: “Con il mio metodo eliminerai l’ansia in 3 sedute.”
• Coach: “Garantisco risultati immediati nel cambiamento personale.”

Qui il tema non è “chi ha ragione”. Il tema è:
promesse assolute e garanzie totali sono un boomerang.

PUBBLICITÀ COMPARATIVA: QUANDO DIVENTA ILLECITA (E QUANDO È LECITA)

La pubblicità comparativa è quella che identifica esplicitamente o implicitamente un concorrente (o beni/servizi di un concorrente). Fonte: D.Lgs. 145/2007, art. 4, comma 1.

È lecita solo se:
• confronta elementi oggettivi e verificabili,
• non è ingannevole,
• non denigra o svaluta altri professionisti,
• non crea confusione o superiorità artificiosa.

Diventa illecita quando:
• fa confronti (impliciti o diretti) con toni svalutanti,
• suggerisce che altri professionisti siano incompetenti, inutili o dannosi,
• usa formule tipo “a differenza di…”, “non come…”, “meglio di…”,
• promette risultati “garantiti” o “unici”.

E attenzione: Cassazione Civile, Sez. I, n. 27354/2014: è comparativa anche la pubblicità che induceil pubblico, pur senza nominarlo, a un raffronto di superiorità o esclusione con un concorrente.

VALE PER TUTTI: NON CONTA CHI COMUNICA, CONTA COME LO FA

Questo è il punto che voglio scolpire: le regole valgono per tutti.
Psicologi e Coach sono soggetti alle stesse norme di:
• veridicità, trasparenza e decoro professionale (L. 248/2006, art. 2);
• divieto di concorrenza sleale e procacciamento scorretto (art. 40 Codice Deontologico Psicologi; L. 4/2013 per professioni non organizzate);
• divieto di pubblicità ingannevole o comparativa (D.Lgs. 145/2007 e 206/2005).

Non conta dunque chi comunica (Coach o Psicologo), ma come lo fa.
Alcuni esempi di comunicazione che “diventa rischiosa”, che vi presento per chiarezza:
• Pubblicità comparativa implicita
– Coach: “Non serve uno psicologo: il coaching agisce subito.”
– Psicologo: “I coach si improvvisano, solo gli psicologi sono veri professionisti.”
• Pubblicità ingannevole
– Coach: “Metodo scientifico brevettato” (senza prove)
– Psicologo: “Solo la psicologia funziona davvero, il coaching è una moda.”
• Procacciamento scorretto
– Coach: “Solo 3 posti per la trasformazione garantita.”
– Psicologo: “Chi non si affida a uno psicologo rischia danni mentali.”
• Denigrazione indiretta
– Coach: “La terapia analizza, il coaching trasforma.”
– Psicologo: “Il coaching è per chi non vuole affrontare i veri problemi.”

La conclusione è inequivocabile: in tutti questi casi si configura pubblicità comparativa o ingannevole.

L’ETICA NON È UNA FORMA. È UN CONFINE CHE COSTRUISCE FIDUCIA.

Vi presento due pilastri, uno per parte.
Dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 5:
“Nei rapporti con colleghi o altri professionisti, lo psicologo mantiene un comportamento improntato a correttezza e rispetto, evitando forme di concorrenza sleale.”

E per il Coach, il principio è coerente con Legge 4/2013 + Norma UNI 11601:2024:
“Il Coach agisce nel rispetto delle altre professioni di aiuto, collaborando quando necessario e riconoscendo i limiti del proprio intervento.”

Questa è la frase che voglio lasciare qui su CoachMag, come bussola per i nostri lettori: l’etica non è una forma: è un confine che costruisce fiducia.

DIFFAMAZIONE: COS’È E QUANDO SCATTA (ART. 595 C.P.)

Altro tema rovente: la reputazione.
Secondo l’art. 595 del Codice Penale:
“Chiunque (…) comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito…”
La definizione richiamata sopra chiarisce: è un delitto che si configura come offesa della reputazione, posta in essere in assenza dell’offeso e comunicando, con qualsiasi mezzo, con almeno due persone.

Perché sussista diffamazione, servono tre elementi essenziali:
1. Offesa alla reputazione altrui (parole, scritti, immagini idonei a ledere stima/onore, anche professionale).
2. Comunicazione con più persone (verbale, scritta, digitale, stampa).
3. Assenza del soggetto offeso al momento della comunicazione.

E se l’offesa attribuisce un fatto determinato (es. un reato come l’abuso di professione), la pena può essere maggiore.

QUANDO IL DIBATTITO SCIVOLA NEL FANGO

Questa immagine riporta alcuni screenshot di commenti che ricevo quotidianamente sui miei social network. Sono commenti pubblici, i nomi e cognomi dei rispettivi autori sono dunque visibili, ma li ho elegantemente qui oscurati.
Tra questi, compaiono purtroppo commenti di persone laureate proprio in psicologia e/o che praticano la professione di psicologi e psicoterapeuti.

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Vi prego di leggere gli screenshot che ho riportato, per illuminare un fenomeno reale: commenti, post, affermazioni che attaccano categorie professionali intere, che screditano, che insinuano e polarizzano.

E qui vale un principio: la critica legittima è una cosa, l’offesa e l’attribuzione infondata sono un’altra.

QUANDO UNO PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA DIFFAMA UN COACH: DUE PIANI DI RESPONSABILITÀ

Sussistono due livelli di responsabilità, nel momento in cui, cari lettori, doveste trovarvi anche voi protagonisti di commenti simili a quelli da me riportate nell’immagine. Vediamoli insieme.

1.Responsabilità penale / civile
Se le affermazioni contengono offese non veritiere, attribuzioni infondate, sono diffuse a più persone (social, articoli, email, blog) e ledono la reputazione del Coach, può configurarsi diffamazione ex art. 595 c.p.
Il Coach può promuovere querela (o denuncia) e/o azione civile per danni reputazionali, inclusi danni non patrimoniali (lesione reputazione, danno professionale).

2. Responsabilità deontologica
Il professionista iscritto all’Ordine ha un obbligo deontologico di rispetto reciproco verso altri professionisti della relazione d’aiuto. L’art. 5 del Codice Deontologico parla di correttezza, rispetto, e di evitare concorrenza sleale.
Se lo psicologo diffama un Coach con dichiarazioni offensive, può subire procedimento disciplinare (richiamo, sospensione, radiazione) per violazione dei principi deontologici. Inoltre, se usa la propria autorità professionale per screditare il Coach, esiste la possibilità di configurare: abuso del titolo professionale, comunicazione professionale scorretta e potenziale danno reputazionale.

CONSEGUENZE CONCRETE (E LA REGOLA D’ORO)

Queste sono le conseguenze, in sintesi, di simili comportamenti:
• il Coach diffamato può chiedere tutela penale e riconoscimento del danno (reputazione, clienti persi, danno economico);
• lo psicologo può subire sanzioni disciplinari e può essere chiamato al risarcimento civile

In conclusione:
esigiamo rispetto reciproco delle professioni, chiarezza comunicativa, evitamento di attacchi gratuiti.

CHECK-LIST PER I COACH

Chiudo con la parte più utile: la checklist da tenere sempre presente, qualora come Coach ti dovessi ritrovare nelle situazioni sopra indicate:
• Verifica se qualcuno sta usando comunicazioni denigratorie verso di te o verso la tua professione.
• Valuta se queste comunicazioni superano il limite della critica legittima e travalicano nell’offesa/diffamazione.
• Considera intervento legale o formale se necessario.
• Promuovi invece un linguaggio che costruisca credibilità, non contrapposizione.

E sì: se hai subìto diffamazione e vuoi confrontarti, il mio invito per te è chiaro: scrivimi su [email protected] e ci confrontiamo insieme.

N.B. Questo articolo ha finalità informative e culturali, basate sui riferimenti citati; non sostituisce una consulenza legale sul singolo caso. Qualora ne avessi bisogno, ormai lo sai, scrivimi e ti indicherò alcuni riferimenti legali ai quali potrai decidere di rivolgerti.

Buon lavoro, etico e trasparente, a tutti voi!