AUTORE: Natascia Pane
CoachMag n. 84
Negli ultimi anni, il confine tra Coaching e Psicologia è diventato terreno di dibattito, fraintendimenti e – talvolta – vere e proprie distorsioni comunicative.
Come Direttore di CoachMag – Il Magazine del Coaching e della Formazione, sento il dovere di riportare chiarezza, partendo dai fondamenti: chi fa cosa, con quali strumenti e in base a quali riferimenti normativi.
IL RUOLO E LE COMPETENZE DELLO PSICOLOGO
Di fronte all’emergere di un disagio o malessere psichico, compito dello psicologo è analizzare la domanda di aiuto e discriminare, dopo una prima fase di valutazione diagnostica, la natura della problematica presentata e il tipo d’intervento eventualmente da adottare per la sua risoluzione.
Gli strumenti di lavoro dello psicologo sono il colloquio clinico, l’eventuale utilizzo di test psicologici, nonché l’osservazione e la valutazione di elementi non verbali e relazionali.
Le fasi del metodo clinico comprendono:
1. La diagnosi o valutazione clinica, che consente di ottenere informazioni sulla natura, l’entità e, quando possibile, le cause della problematica del paziente, al fine di individuare i mezzi necessari alla sua risoluzione (in questa fase lo psicologo può utilizzare anche strumenti psicodiagnostici).
2. La terapia, finalizzata a ridurre, eliminare o rendere controllabili le manifestazioni patologiche del paziente, secondo diversi orientamenti e approcci terapeutici.
IL RIFERIMENTO LEGISLATIVO: LA LEGGE 56/1989
Il quadro giuridico di riferimento è rappresentato dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56 – “Ordinamento della professione di Psicologo”, che all’articolo 1 stabilisce:
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.”
E all’articolo 2 prosegue:
“Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritti all’albo professionale degli psicologi.”
Fonte: Legge 56/1989 – Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24/02/1989
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
Per accedere alla professione di Psicologo è richiesta una Laurea Magistrale in Psicologia (classe LM-51) o una laurea quinquennale del vecchio ordinamento.
In alternativa, una laurea triennale più una magistrale che, nel complesso, forniscano una formazione idonea.
Nel caso di lauree straniere, queste devono essere riconosciute equivalenti dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Fonte: MIUR – Classi di Laurea Magistrale in Psicologia
IL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO
Dal 2021, con la Legge n. 163/2021 – “Riforma delle professioni abilitanti”, il tirocinio professionalizzante è stato integrato nel percorso universitario.
Si svolge durante la laurea magistrale e ha valore abilitante all’esame di Stato.
Deve essere certificato dall’università e svolto presso strutture convenzionate (ASL, centri clinici, enti pubblici o privati riconosciuti).
Fonti: Legge 163/2021 – Gazzetta Ufficiale n. 245/2021; CNOP – Guida al tirocinio abilitante
ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Fino al 2023 era obbligatorio superare l’Esame di Stato.
Dal 2024-2025, in attuazione della Legge 163/2021, la laurea magistrale in Psicologia diventa abilitante, previa prova pratica valutativa finale, che sostituisce l’Esame di Stato.
La prova, svolta presso l’università, valuta le competenze professionali e deontologiche del candidato.
Fonti: Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) – Professioni abilitanti; CNOP, Comunicato sulla laurea abilitante in Psicologia, 2023.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI
Per esercitare legalmente la professione è necessario essere iscritti a uno dei 21 Ordini Regionali o Interregionali degli Psicologi italiani, nella Sezione A o Sezione B.
– Sezione A: Psicologo – laurea magistrale LM-51, abilitazione e iscrizione all’albo. Può svolgere diagnosi, sostegno psicologico, prevenzione, abilitazione e riabilitazione.
– Sezione B: Dottore in tecniche psicologiche – laurea triennale L-24, tirocinio e abilitazione. Opera sotto la supervisione di uno Psicologo Sezione A.
Fonti: Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP); Ordine Psicologi Lombardia – Procedura iscrizione.
E IL COACHING?
Il Coaching è una metodologia di sviluppo personale nella quale un professionista, il Coach, supporta il proprio cliente (Coachee – individuo o organizzazione) nel raggiungimento di obiettivi specifici, personali o professionali.
Questo avviene attraverso strategie mentali e di consapevolezza, volte a valorizzare le risorse già presenti all’interno del cliente, ma spesso latenti o inesplorate.
Come scrivo nel mio libro “È in tuo potere”, “Il Coach è il professionista che accompagna il suo cliente alla scoperta di nuovi modi, nuove tecniche e strategie, nuove risorse rimaste ancora latenti dentro di lui o dentro di lei, per realizzare ciò che davvero desidera e che finora non ha ancora ottenuto.”
Il Coaching non è un’attività di tipo psicologico o terapeutico: il Coach non si occupa di disagi o problemi legati alla salute fisica o psichica, non effettua diagnosi, né adotta approcci interpretativi o psicodiagnostici.
LA CORNICE GIURIDICA: LA LEGGE 4/2013
Il Coaching, in Italia, trova il proprio riferimento legislativo nella Legge 14 gennaio 2013, n. 4 – “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, che recita:
Art. 1: “La presente legge disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di tale attività.”
Art. 2: “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della correttezza professionale.”
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013
RIFERIMENTO TECNICO: LA NORMA UNI 11601:2024
Il documento tecnico di riferimento è la Norma UNI 11601:2024 – “Attività professionali non regolamentate – Professione del Coach – Requisiti di conoscenza, abilità autonomia e responsabilità”, che definisce standard, etica, competenze e requisiti operativi del Coach.
Il Coach è un professionista che accompagna il cliente (Coachee) attraverso un processo di partnership che stimola la riflessione, la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità, per favorire l’attivazione del potenziale personale e professionale verso obiettivi definiti.
Il Coach non fornisce diagnosi, terapia o interpretazioni psicologiche, ma favorisce l’apprendimento e l’autonomia dell’individuo.
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL COACH
La Legge 4/2013 non impone titoli obbligatori, ma richiede formazione adeguata e continua.
La Norma UNI 11601:2024 consente di ottenere certificazioni accreditate presso organismi riconosciuti da ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento.
La formazione deve includere:
• almeno 80–100 ore di formazione specifica;
• attività di supervisione o mentoring;
• pratica di coaching supervisionata.
Fonte: ACCREDIA – Professioni regolamentate e non regolamentate
CONCLUSIONE: UNA PROFESSIONE LIBERA E RICONOSCIUTA
Il Coaching è una professione non regolamentata da un Ordine, ma riconosciuta legalmente come attività intellettuale autonoma.
La Norma UNI 11601:2024 – scritta e revisionata da Coach, Presidenti di Associazioni, esponenti dell’Ordine degli Psicologi e, sì, anche da me – rappresenta oggi la guida tecnica e deontologica per esercitare questa professione con serietà e competenza.
In un Paese che evolve, serve chiarezza.
Non per dividere, ma per riconoscere.
Psicologia e Coaching sono due professioni distinte, entrambe preziose, che – quando restano nei propri confini e dialogano nel rispetto reciproco – possono insieme contribuire alla crescita e al benessere delle persone.
Che dite, abbiamo fatto chiarezza insieme?